Le seguenti definizioni e condizioni regolano i casi di RECESSO dal rapporto di fornitura e fruizione dei servizi estensivamente descritti nelle singole schede descrittive reperibili su questo stesso sito internet
Le parti che convengono e dichiarano di sottoporsi alle norme contrattuali ed alle terminologie indicate, verranno in seguito denominate:
CLIENTE il soggetto che promuove il processo di sottoscrizione del presente contratto al fine di utilizzare il servizio predisposto dal FORNITORE.
FORNITORE inteso come il soggetto erogatore del servizio di cui all'accordo, giuridicamente individuato nella T.E.G. di Massimo Borri proponente il presente accordo di fornitura di servizi.
Il FORNITORE propone al CLIENTE la stipula delle condizioni che consentono allo stesso di usufruire dei servizi richiesti con le caratteristiche e le prestazioni definite dalla tipologia prescelta così come riportato nella scheda tecnica del prodotto, parte integrante del presente accordo.
Ogni prestazione definita accessoria al servizio di cui all'oggetto del contratto, eventualmente richiesta dal cliente anche in momenti successivi alla stipula è sottoposta alle condizioni del presente accordo e viene considerata come componente solida del servizio.
Qualora il CLIENTE receda dal presente accordo prima dello scadere dello stesso rimane comunque tenuto a corrispondere l'intera quota economica annuale di pertinenza anche per il periodo di servizio non goduto.
Il FORNITORE si riserva la possibilità di interrompere il servizio totalmente o parzialmente e senza preavviso a seguito di gravi inadempienze tecniche, di condotta o economiche da parte del CLIENTE imputando al medesimo l'intero onere annuale per il servizio indicizzato con i correnti diritti per mora eventuale.
Il FORNITORE è tenuto a preavvisare, con un anticipo di 30 giorni sulla scadenza del contratto il CLIENTE qualora, in assenza di difetti di condotta da parte del CLIENTE, non sia più in grado, ovvero non intenda rinnovare il presente accordo al termine della sua scadenza naturale.
Il FORNITORE ha facoltà di sospendere, senza preavviso, l'erogazione del servizio qualora sussista una delle seguenti fattispecie:
Il rapporto di fornitura è regolato dalle leggi dello Stato Italiano.
Per tutte le controversie relative al presente accordo le parti riconoscono la competenza esclusiva e sussidiaria del foro di Biella.
Qualsiasi comunicazione relativa all'accordo sarà effettuata per iscritto, spedita a mezzo e-mail oppure lettera agli indirizzi indicati in questo accordo e riconosciuti corretti.
In ogni caso qualora il CLIENTE indichi un indirizzo errato o non abbia la normale nel tenerlo aggiornato, le comunicazioni saranno considerate comunque giunte a buon fine. Il conferimento di tutti i dati inerenti al presente contratto è strettamente collegato all'esecuzione del rapporto per cui l'eventuale mancato consenso porterà all'impossibilità di esecuzione del rapporto contrattuale.